La Valtrompia, la storia delle armi, gli armaioli, le leggi

Sintesi delle leggi sulle armi di Edoardo Mori.

Con il termine armi la legge si riferisce a:

Armi bianche: spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non approvate dal ministero. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se di piccole dimensioni. Per la Cassazione sono armi i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d'armi e denunziarli, senza mai portarli. Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.

Armi da sparo: fucili, pistole, lanciarazzi, sia a polvere da sparo che ad aria o a gas compressi. Si distinguono giuridicamente in:

A. da guerra o comuni: Sono comuni tutte quelle non da guerra, ormai estremamente ridotte: armi a raffica, fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco, pistole in calibro 9 parabellum. Non esistono revolver da guerra.

A. comuni sportive: quelle classificate come tali dalla Commissione in appositi elenchi; sono lunghe o corte a canna rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra le armi da caccia da cui non si distinguono.

A. comuni da caccia: tutte le armi lunghe usabili per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe a polvere, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12), che rigata; queste, se dicalibro pari o inferiore a 5,6 mm devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. In pratica rimangono esclusi i calibri 22 a percussione anulare e il 22 Hornet. Sono da caccia i calibri 6 e 9 mm Flobert. Le armi devono avere al massimo tre canne o un caricatore che non possa contenere, sul terreno di caccia, più di due cartucce. I fucili a ripetizione manuale possono contenere nel caricatore più di due colpi, ma si consiglia di ridurli anch'essi a due. Alcuni ritengono che le armi semiautomatiche a canna rigata possano avere un caricatore contenente più di due colpi. E' tesi che sconsiglio. Anche moschetti militari o fucili d'assalto demilitarizzati sono armi da caccia.

Armi lunghe sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle più piccole (Direttiva europea).

A. comuni in genere: tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia.

A. antiche: quelle di modello anteriore al 1890, anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche se costruito nel 1920). Si tenga presente che:

- Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche (di solito è persino impossibile stabilire la data di produzione);

- Le armi ad avancarica (e quelle a retrocarica) costruite dopo il 1975 si considerano armi comuni moderne (cosiddette repliche). Per alcuni tutte le armi a retrocarica che riproducono armi antiche, ma costruite dopo il 1890, sono repliche, ma è tesi irrazionale.

Le armi antiche da sparo sono le uniche assoggettate ad un regine un po' diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene più di otto deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può vendere ed acquistare armi antiche del genere per cui ha licenza, senza farne denunzia.

Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni e conviene considerarle moderne!


A disposizione tutto il testo intregale



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